Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La titolare di un bar aveva installato nel proprio esercizio commerciale un impianto di videosorveglianza senza ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge (dall’Ispettorato del Lavoro o dal Sindacato).
Il Tribunale aveva ravvisato in tale condotta l’illecito previsto dalla legge e condannato la titolare al pagamento di un’ammenda. L’esercente proponeva ricorso per Cassazione lamentando che i Giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che nell’esercizio commerciale non erano impiegati dipendenti e che l’impianto non eseguiva alcuna registrazione.
La Cassazione ha dato ragione all’esercente precisando che la presenza di lavoratori nel luogo in cui è installato l’impianto di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato. Inoltre, secondo la Suprema Corte, non è configurabile alcun reato allorquando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente «riservato» per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.