Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni vigili del fuoco dipendenti di una base militare ricorrevano in giudizio nei confronti del datore di lavoro chiedendo una modifica della turnazione stabilita ed il pagamento delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di reperibilità notturna prestate per ogni turno di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale comunitario secondo cui la reperibilità notturna non va retribuita come lavoro straordinario. In particolare, secondo i Giudici di legittimità, la reperibilità deve essere considerata orario di lavoro ma deve essere retribuita diversamente poiché si tratta di un periodo durante il quale normalmente non viene svolto alcun lavoro effettivo.
La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che il pagamento di tale porzione di orario con un’indennità di pernottamento, come attuato dalla datrice, non fosse contrario né alla normativa europea né a quella nazionale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dei lavoratori è stata rigettata.