Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente, impiegato in somministrazione, impugnava il licenziamento comunicatogli dall’impresa di somministrazione. Il dipendente agiva, quindi, in giudizio per chiedere che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento, sostenendo che la somministrazione di manodopera non era avvenuta regolarmente e chiedendo che fosse riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della reale datrice di lavoro (impresa utilizzatrice).
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto di lavoro, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione ossia l’impresa utilizzatrice.
Secondo i Giudici di Legittimità, tuttavia, non è compreso tra tali atti il licenziamento: di conseguenza il licenziamento irrogato dall’impresa somministratrice non ha estinto il rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del dipendente è stata accolta.