Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dirigente agiva in giudizio per rivendicare nei confronti del datore di lavoro differenze retributive per ferie non godute.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano il ricorso, escludendo il diritto del dirigente ad essere indennizzato per i giorni di ferie maturati e non fruiti. In particolare, secondo i Giudici di merito, il dirigente aveva sempre goduto di piena autonomia nell’organizzazione dei tempi e dei modi della propria attività, nonché nella determinazione dei periodi di ferie; questi non aveva dimostrato, inoltre, che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa da esigenze aziendali eccezionali ed oggettive.
La Cassazione ha confermato le ragioni della società, ricordando che il dirigente che chiede l’indennità per le ferie non godute ha l’onere di provare di non averne potuto fruire per via di improcrastinabili necessità aziendali. Viceversa, qualora risulti il dirigente era libero di organizzare i propri tempi di lavoro, dev’essergli negato il diritto all’indennità richiesta.