Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ricorreva in giudizio per ottenere il versamento delle differenze sull’indennità chilometrica calcolate secondo i criteri stabiliti dal CCNL applicato dalla datrice. La società si difendeva invocando l’Accordo Integrativo Regionale ai sensi del quale essa aveva corrisposto un rimborso forfettario.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso livello (nel caso di specie nazionale e regionale) va risolto non in base a principî di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma sulla base dell’effettiva volontà delle parti sociali. Di conseguenza, secondo i Giudici di legittimità, i contratti territoriali possono estendere l’efficacia dei contratti nazionali o derogarli, anche in pejus.
Poiché, nel caso di specie, risultava prevalere la disposizione invocata dal lavoratore, la domanda di quest’ultimo è stata accolta.