Skip to main content
Relazioni sindacali

Il conflitto tra disposizioni di contratti collettivi di diverso livello si risolve in base alla volontà delle parti sociali

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore ricorreva in giudizio per ottenere il versamento delle differenze sull’indennità chilometrica calcolate secondo i criteri stabiliti dal CCNL applicato dalla datrice. La società si difendeva invocando l’Accordo Integrativo Regionale ai sensi del quale essa aveva corrisposto un rimborso forfettario.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso livello (nel caso di specie nazionale e regionale) va risolto non in base a principî di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma sulla base dell’effettiva volontà delle parti sociali. Di conseguenza, secondo i Giudici di legittimità, i contratti territoriali possono estendere l’efficacia dei contratti nazionali o derogarli, anche in pejus.
Poiché, nel caso di specie, risultava prevalere la disposizione invocata dal lavoratore, la domanda di quest’ultimo è stata accolta.

Translate