Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa poiché, durante l’orario di lavoro si era bagnato accidentalmente e, di conseguenza, era stato autorizzato a tornare a casa per cambiarsi gli indumenti utilizzando l’auto aziendale. Il dipendente, tuttavia, durante il tragitto, si fermava presso un mercato per acquistare della verdura. L’auto veniva fotografata e la foto pubblicata su un social network con disdoro della datrice di lavoro. Dal che il licenziamento che il lavoratore impugnava.
La Cassazione ha dato ragione al lavoratore precisando che il tempo in cui questi si era recato a casa era da considerare tempo di lavoro, essendo stato causato dallo svolgimento della prestazione ed essendo a ciò stato autorizzato dal responsabile. Inoltre, la ripresa fotografica dell’auto e la pubblicazione della foto su un social erano circostanze eccezionali rispetto al comportamento tenuto, che non potevano essere riconducibile al dolo del lavoratore. Infine, l’abbandono (questo si) non autorizzato del lavoro per fare la spesa non poteva comportare, secondo la Corte, la perdita del legame fiduciario, in quanto comunque avvenuto nel contesto di un legittimo ritorno verso casa.