Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente impugnava il contratto di lavoro intermittente concluso con la società datrice, sostenendone l’illegittimità e chiedendo che fosse dichiarata la sussistenza di un contratto a tempo determinato per il periodo durante il quale aveva prestato la propria attività lavorativa.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato il principio secondo cui le due condizioni che legittimano la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente (i.e. la discontinuità dell’attività oggetto dell’accordo e l’età del dipendente) sono disgiunte e non necessariamente concorrenti.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, alla luce delle vigenti disposizioni normative, tale contratto può essere «in ogni caso» concluso con un lavoratore avente meno di 24 anni e fino a che ne compia 25, o con soggetti che hanno più di 55 anni.
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.