Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore disabile dipendente di una società cooperativa con mansioni di magazziniere veniva licenziato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo di aver subito una discriminazione diretta ed indiretta essendo portatore di handicap, affermando che tutti i lavoratori da licenziare erano stati fatti confluire in un reparto che era stato successivamente soppresso. Egli inoltre ribadiva che le mansioni a cui era stato adibito erano state solo in parte soppresse ed eccepiva la nullità dei criteri di scelta, chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro oltre al risarcimento per il danno patito.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in esame, ha ribadito il principio secondo cui, in caso di licenziamento collettivo e di soppressione effettiva di un reparto aziendale, non è possibile imporre alla datrice di procedere ad accomodamenti ragionevoli per assicurare la conservazione del posto di lavoro al lavoratore invalido.
La domanda del dipendente è stata quindi rigettata.