Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, dipendente di una ditta edile, era deceduto mentre si receva presso un cantiere con un veicolo aziendale guidato da un collega. Durante il tragitto i lavoratori decidevano di fermarsi per bere l’acqua da una fontana. Il guidatore del veicolo scendeva dall’automezzo e, percorso il breve tratto di strada prospiciente la parte anteriore del camion, si accorgeva che il dante causa, con la testa appoggiata sul bordo della fontanella, era incosciente; ai fatti, seguiva il decesso di quest’ultimo.
La Corte di Appello escludeva l’infortunio in itinere in quanto l’evento si era verificato mentre i due lavoratori già dovevano considerarsi al lavoro. Non ricorrevano nemmeno i presupposti dell’infortunio sul lavoro perché non erano chiare le concrete modalità delle lesioni.
Gli eredi, dunque, ricorrevano in Cassazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, precisando che benché sussista incertezza in ordine alle modalità di verificazione dell’evento, ai fini della configurabilità dell’infortunio sul lavoro, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l’assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni – comprensivo del percorso da e per il lavoro – ma è necessario che tale causa sia connessa all’attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio.