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Retribuzione e benefit

Il Giudice può fissare il salario minimo anche in contrato con le previsioni del CCNL

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente di una Cooperativa agiva in giudizio contro la datrice per il pagamento di differenze retributive.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che l’art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» che garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; e quello ad una retribuzione «sufficiente», ossia, non inferiore agli standard minimi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
I Giudici di Legittimità hanno sottolineato che, per verificare se la retribuzione del lavoratore sia adeguata ai principî richiamati, il Giudice deve prima di tutto fa riferimento agli importi previsti dal CCNL di categoria; egli può comunque discostarsene se la retribuzione non possa essere ritenuta sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
In tali casi, il Giudice può fare riferimento al trattamento economico stabilito nei contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe ovvero a indicatori economici o statistici.
Alla luce di quanto sopra la domanda del lavoratore è stata accolta.

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