Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ricorreva in giudizio nei confronti della datrice chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il termine apposto ai propri contratti di lavoro perché superiore a quello stabilito dal CCNL applicato dalla Società e conforme a quello stabilito dalla sola contrattazione aziendale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui la contrattazione aziendale può legittimamente derogare a quanto stabilito da quella nazionale non sussistendo alcun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione.
I Giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto legittima la clausola del contratto aziendale che prevedeva una durata massima dei contratti a termine superiore rispetto a quella stabilita dal CCNL di settore.
Il ricorso del lavoratore è stato, quindi, rigettato.