Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice socia di una cooperativa depositava un ricorso per decreto ingiuntivo per Euro 250.000,00 nei confronti della datrice. Tale pretesa era in contrasto con un precedente atto di cessione quote da cui emergeva che i soci cedenti (tra cui la lavoratrice) non avevano più nulla a pretendere dalla Società.
La datrice licenziava quindi la lavoratrice per giusta causa, nonostante fosse madre di un bambino di età inferiore ad un anno. La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendone il carattere ritorsivo.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul caso in esame, ha chiarito che la «colpa grave» costituisce un’eccezione al divieto di licenziamento della lavoratrice madre fino al compimento del primo anno di vita del bambino e configura un’ipotesi di colpa più qualificata sia dal punto di vista soggettivo, in ragione delle specifiche condizioni psico – fisiche in cui versa la donna madre, sia dal punto di vista oggettivo poiché comprende situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti come giusta causa di licenziamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata accolta.