Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore con mansioni di cuoco veniva licenziato per avere portato via dal luogo di lavoro generi alimentari di cui si era appropriato illegittimamente e in modo reiterato per due mesi.
La Corte d’Appello aveva dato ragione alla datrice di lavoro, ritenendo che le condotte contestate erano state accertate e ritenute tali da configurare la giusta causa di licenziamento.
Anche la Cassazione ha confermato le sentenze dei giudici di merito, precisando che la condotta del dipendente, seppur riguardante cibi cotti e deperibili, non destinati a esigenze personali del lavoratore o ad altri scopi umanitari, rappresenta un significativo disvalore sociale e si pone in chiaro ed evidente contrasto con gli standard dei valori dell’ordinamento. Tali standard non consentono la sottrazione di beni aziendali attraverso comportamenti reiterati e con una sistematica predisposizione di una organizzazione per il loro trasporto