Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento delle sofferenze psichiche subite in ufficio.
La Cassazione ha rilevato che la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti: di conseguenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene, anche se non si raggiungono gli estremi dei più gravi mobbing, straining, «burn-out», molestie, stalking e così via.
Pertanto, secondo la Corte, per rintracciare una responsabilità in capo al datore di lavoro è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come la tolleranza di condizioni di lavoro stressogene.