Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente di una cooperativa con mansioni di addetta alle pulizie presso un hotel ricorreva in giudizio nei confronti della datrice sostenendo di essere stata assunta con un CCNL che prevedeva l’applicazione di condizioni economiche meno favorevoli, rispetto a quello applicato dalla società alle colleghe assunte in precedenza.
La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha ribadito il principio secondo cui i dipendenti della stessa impresa che svolgono la stessa attività non possono essere inquadrati con contratti collettivi diversi. Ciò sarebbe in contrasto con la normativa vigente che prevede tale possibilità solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti distinte attività aventi carattere autonomo.
I Giudici di merito hanno rilevato, inoltre, che tale operato sarebbe in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, dato che tale trattamento differenziato non consiste, semplicemente, nel corrispondere una retribuzione diversa ma nel disciplinare diversamente tutti gli aspetti del rapporto.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso della lavoratrice è stato accolto.