Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente ricorreva in giudizio contro il trasferimento ad altra unità produttiva disposto dal datore di lavoro. La nuova sede era situata in una città diversa da quella in cui egli risiedeva. A suo dire, il datore aveva violato le disposizioni del «CCNL Vigilanza Privata» applicato al contratto di lavoro.
La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di trasferimento del lavoratore, si deve intendere come altra «unità produttiva» – presso cui il prestatore non può essere trasferito, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive – quella che costituisce articolazione autonoma dell’impresa, con idoneità a produrre beni e servizi.
Poiché, nel caso in esame, era stato accertato che la nuova sede di lavoro non costituiva un’autonoma articolazione dell’impresa, il trasferimento non risultava contestabile.