Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente di una cooperativa, impiegato in un appalto, veniva licenziato dalla società appaltatrice. Egli impugnava tempestivamente il licenziamento ma solo dopo quattro anni depositava il ricorso giudiziale chiedendo che fosse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente dell’appalto.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda del dipendente, sostenendo che fosse decaduto dal diritto di proporla.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui i termini decadenziali previsti dalla legge si applicano in caso di azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro formale e solo nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente da quest’ultimo che neghi la titolarità del rapporto. Invece, nel caso in cui sia ancora sussistente il rapporto di lavoro con il committente/datore di lavoro formale non opera la decadenza perché manca un atto scritto da impugnare.
Nel caso di specie, poiché il datore di lavoro formale aveva licenziato solo oralmente il lavoratore, mancava l’atto scritto da impugnare e di conseguenza non operava il regime decadenziale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata accolta.