Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa per aver tenuto, durante l’assenza per malattia, condotte incompatibili con lo stato di salute e comunque pregiudizievoli per la pronta guarigione. In particolare, la società datrice di lavoro aveva svolto indagini attraverso un investigatore privato, all’esito delle quali era emerso che il lavoratore aveva svolto in via continuativa attività di istruttore di kick boxing durante l’assenza per malattia.
La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione del lavoratore, precisando che la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia – valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro.
Ne consegue che è legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente.