Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Due lavoratori assunti con il CCNL Multiservizi e con mansioni di custodi, ricorrevano in giudizio nei confronti della datrice chiedendo l’accertamento del diritto all’inquadramento al terzo livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, già applicato in azienda prima della loro assunzione, e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di specie, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e nei confronti di coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. In particolare, secondo i Giudici di legittimità, nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con cui si rinvia alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto.
Nel caso in esame, la datrice di lavoro aveva costantemente applicato il CCNL Commercio ai propri dipendenti, configurando un’adesione tacita.
La domanda dei lavoratori è quindi stata accolta.