Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, portatore di handicap, aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato regione al lavoratore, dichiarando il licenziamento nullo in quanto discriminatorio ed ordinando la reintegra del lavoratore.
Anche la Suprema Corte ha accolto la richiesta del lavoratore, precisando che, il portatore di handicap o comunque con disabilità grave, tale da determinare continue assenze dal lavoro, anche frazionate, può essere legittimamente licenziato per superamento del periodo di comporto solo se il datore di lavoro dimostra di aver adottato tutta una serie di misure volte a prevenire forme di discriminazione indiretta che risulta essere connessa proprio al particolare stato patologico in cui versa il dipendente, soprattutto se tale condizione fisica è nota all’azienda.