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Orario di lavoro, ferie, permessi

La pausa giornaliera di 10 minuti può essere fruita nei modi indicati dal datore ma non può essere soppressa

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un gruppo di lavoratori dipendenti ricorreva in giudizio nei confronti della datrice di lavoro per chiedere che fosse condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato godimento di dieci minuti di pausa giornaliera, così come previsto dal CCNL applicato.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha preliminarmente ricordato che il lavoratore che presti attività di durata superiore alle sei ore consecutive, ha diritto ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata da fruire nei trenta giorni successivi.
Secondo i Giudici di legittimità, il datore di lavoro può anche individuare unilateralmente modalità alternative al godimento della pausa, purché non risultino in concreto penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l’effettività del recupero psico-fisico del dipendente.
Poiché la datrice non aveva provveduto in alcun modo, la domanda dei lavoratori è stata accolta.

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