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In caso di licenziamento, il mancato repêchage comporta la reintegra

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore riceveva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità fisica alla mansione. Il dipendente impugnava il licenziamento sostenendo che sarebbe stato possibile adibirlo utilmente ad altre mansioni («repêchage»).
La Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha dato ragione al lavoratore ritenendo il licenziamento illegittimo, in quanto il datore di lavoro non aveva fornito la prova che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati al momento del licenziamento e che, dopo il licenziamento, per un congruo periodo di tempo, non erano state effettuate assunzioni.
La Cassazione ha confermato le decisioni ricordando che, nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore deve provare le ragioni del recesso, dimostrando l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute, eventualmente anche inferiori, nonché l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

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