Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ricorreva in giudizio nei confronti di tre società, sostenendo di aver sempre lavorato per una sola di loro, mentre era stato alle dipendenze formali delle altre in virtù di contratti di somministrazione fittizi. Egli chiedeva quindi l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della datrice effettiva e la condanna della stessa al pagamento delle relative differenze retributive. La causa veniva conciliata davanti al Giudice ma, dopo breve tempo, il lavoratore ricorreva nuovamente in giudizio, impugnando il verbale di conciliazione giudiziale.
La Suprema Corte, intervenuta sulla questione, ha ricordato che sono impugnabili entro sei mesi le rinunce e le transazioni che dispongono dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo. Tuttavia questa regola non vale nel caso delle conciliazioni giudiziali, poiché il pericolo di una volontà non genuina della parte debole del rapporto di lavoro viene superato dalla presenza garantista dell’organo pubblico.
La domanda del lavoratore è stata quindi rigettata.