Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente veniva sospesa illegittimamente in CIG. La dipendente ricorreva quindi giudizialmente per chiedere il risarcimento del danno alla professionalità patito durante tale periodo.
La Suprema Corte, nell’esprimere la propria decisione, ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia secondo cui deve essere riconosciuto al lavoratore un danno alla professionalità derivante dalla inattività forzata, poiché il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione professionale può ledere professionalmente il lavoratore, anche nell’immagine professionale, dal momento che un’inattività protratta nel tempo ne cagiona l’impoverimento del patrimonio professionale e di conseguenza ne rende più difficile la ricollocabilità sul mercato del lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità il danno patrimoniale alla professionalità deve essere quindi liquidato in via equitativa prendendo a riferimento una quota della retribuzione percepita dal lavoratore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata accolta.