Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un gruppo di lavoratori ricorreva in giudizio nei confronti della società cessionaria per chiedere il pagamento del premio feriale che la cedente era solita versare loro ogni anno a luglio sulla base di un uso aziendale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’uso aziendale è fonte di un obbligazione di carattere collettivo del datore di lavoro che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Secondo i Giudici di Legittimità, il diritto riconosciuto dall’uso aziendale viene meno in caso di trasferimento di azienda allorché, operando come un contratto integrativo aziendale, viene sostituito dall’eventuale contratto collettivo aziendale vigente presso la cessionaria. Al contrario, ove la cessionaria non abbia alcun contratto collettivo aziendale, l’uso aziendale vigente presso la cedente sopravvive e rimane applicabile ai lavoratori trasferiti.
Alla luce di quanto sopra, poiché la cessionaria non era dotata di una propria contrattazione aziendale, la domanda dei lavoratori è stata accolta.