Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente con mansioni di autista inciampava nel tubo di erogazione del carburante, sprovvisto di sistema di sicurezza, mentre stava effettuando presso la sede operativa della datrice il rifornimento del camion in dotazione. Il lavoratore agiva in giudizio nei confronti della Società per chiedere il risarcimento del danno subito, sostenendo che la responsabilità dell’infortunio gravava sul datore di lavoro.
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso di specie, ha affermato che l’obbligo di sicurezza previsto dalla legge impone all’imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio, ad eccezione dei soli casi in cui la condotta del lavoratore abbia assunto i caratteri dell’abnormità e dell’imprevedibilità.
Alla luce di quanto sopra, poiché l’infortunio sarebbe stato facilmente evitabile se il datore avesse adottato adeguate misure di sicurezza, la domanda del dipendente è stata accolta.