Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, licenziato per furto dei beni aziendali, dopo essere uscito indenne dal giudizio penale e aver ottenuto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, reclamava i danni. Infatti, la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento aveva condannato il datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ma il datore non aveva dato subito esecuzione all’ordine del Tribunale. Il dipendente agiva pertanto nuovamente in giudizio per chiedere il risarcimento del danno alla professionalità e del danno non patrimoniale per il periodo intercorrente fra il licenziamento e l’effettiva reintegra, avvenuta circa due anni dopo la sentenza.
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del lavoratore, spiegando che il danno morale ed esistenziale derivanti dal licenziamento illegittimo sono due pregiudizi di natura non patrimoniale che vanno autonomamente valutati.
Nel caso di specie il lavoratore licenziato e non reintegrato aveva dimostrato di aver subito danni ulteriori alla propria professionalità e alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. La sua domanda è cosi stata accolta.