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Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Patto di non concorrenza: è nullo se indeterminato

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore sottoscriveva un patto di non concorrenza con cui si vincolava, per 20 mesi dopo la cessazione del rapporto, a non svolgere attività in concorrenza con la società da cui era stato assunto. Il patto aveva una clausola per cui, se fossero mutate le mansioni del dipendente in costanza di rapporto, il compenso non sarebbe più stato dovuto e lo stesso dipendente, decorsi 12 mesi dalle nuove mansioni, sarebbe stato libero dall’obbligo. Era, inoltre, previsto che l’area geografica in cui operava l’obbligo di non esercitare attività in concorrenza si riferiva al Veneto e a un ulteriore ambito che la società si riservava di definire all’atto della cessazione del rapporto. Il lavoratore, cessato il rapporto, impugnava il patto sostenendone la nullità.
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore, precisando che, il corrispettivo dovuto al lavoratore e la delimitazione territoriale del vincolo devono essere individuati «ex ante», al momento della sua sottoscrizione e in modo riconoscibile. Diversamente, il patto è nullo poiché l’indeterminatezza di queste essenziali condizioni impedisce al lavoratore di apprezzare a priori l’entità del sacrificio cui si sta obbligando.

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