Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente, assunta prima del 2015, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo dopo aver svolto la procedura di conciliazione preventiva davanti all’Ispettorato del Lavoro. La dipendente impugnava il licenziamento poiché, dopo la chiusura della procedura, non le era stato comunicato per iscritto.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di specie, ha chiarito che la forma scritta richiesta per il licenziamento ha lo scopo sia di mettere a conoscenza il lavoratore del recesso, sia di richiamare l’attenzione del datore sull’importanza dell’atto. Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, se il verbale di mancata conciliazione presso l’Ispettorato è stato sottoscritto da entrambe le parti, data la sede istituzionale, tali finalità sono state raggiunte. Secondo la Corte, quindi, se il datore di lavoro, all’esito della procedura conciliativa, conferma la propria volontà di recedere dal rapporto, non è poi tenuto ad inviare al lavoratore una ulteriore lettera di licenziamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata rigettata.