Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato sulla base di due contestazioni disciplinari. Il lavoratore forniva le proprie giustificazioni nei termini. La lettera di licenziamento, riferita ad entrambi i procedimenti, veniva consegnata al lavoratore 5 giorni dopo le giustificazioni alla seconda contestazione ma 20 giorni dopo le prime giustificazioni.
Nella seconda lettera di contestazione, l’azienda aveva comunicato anche la sospensione dei termini per la sanzione disciplinare relativa alla prima contestazione.
Il lavoratore agiva in giudizio per contestare il licenziamento.
La Cassazione ha dato ragione al lavoratore precisando che il datore di lavoro non può prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per una procedura disciplinare.
Di conseguenza il licenziamento comminato oltre il termine di sei giorni previsto dal CCNL è stato ritenuto illegittimo.