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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

L’accordo conciliativo sottoscritto in sede aziendale è nullo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente firmava un accordo transattivo con l’assistenza di un rappresentante sindacale presso i locali aziendali. Il dipendente impugnava successivamente l’accordo chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. La normativa vigente individua espressamente non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni, ma anche le sedi ove ciò può avvenire.
Poiché i luoghi individuati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, secondo i Giudici di legittimità, il verbale di conciliazione deve essere dichiarato nullo dal momento che la sede aziendale in cui il lavoratore ha sottoscritto l’accordo conciliativo non rientra tra quelle individuate dalla legge.

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