Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente rifiutava di partecipare a dei corsi di formazione organizzati dalla datrice in materia di sicurezza sul lavoro. La società lo poneva quindi in aspettativa non retribuita durante l’assenza dai corsi. Il dipendente impugnava il provvedimento, sostenendo che i corsi erano programmati fuori dall’orario di lavoro e con oneri economici a suo carico.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro impone al datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, la normativa in esame non prevede che la formazione avvenga durante lo specifico orario di lavoro del singolo dipendente ma anche in orario straordinario. L’opposta soluzione renderebbe infatti eccessivamente difficoltoso l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro che dovrebbe trovare dei momenti, non necessariamente disponibili, compresi nell’orario di lavoro di tutto il personale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata rigettata.