Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un apprendista operaio veniva fermato dai Carabinieri in occasione di un controllo stradale. Essi rivenivano sul suo veicolo sei grammi di eroina e lo denunciavano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La datrice di lavoro, quindi, licenziava il dipendente per giusta causa sostenendo di aver subito anche un rilevante danno all’immagine. Il lavoratore impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità.
In sede penale, la detenzione era poi stata ritenuta esente da reato poiché l’eroina era risultata destinata al solo uso personale.
La Suprema Corte, nel decidere il caso in esame, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità della condotta extra-lavorativa era stata considerata non cosi grave da giustificare il licenziamento; e il danno all’immagine non era stato provato dal datore di lavoro. Il licenziamento è stato pertanto considerato illegittimo.