Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, dopo aver rifiutato il trasferimento ad altra sede in quanto la nuova collocazione le impediva di prestare assistenza al marito disabile. La dipendente impugnava il licenziamento rilevando che il datore avrebbe potuto assegnarla ad altre sedi più vicine al proprio nucleo familiare.
Nei due gradi di merito, a fronte della ritenuta invalidità del licenziamento, alla lavoratrice veniva riconosciuta unicamente la tutela economica, che in appello veniva poi ridotta a 15 mensilità.
La Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice, precisando che il divieto di discriminazione diretta previsto dalla normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili ma si estende anche ai lavoratori che se ne prendono cura («care giver»). Pertanto, se il datore di lavoro adotta nei confronti di un lavoratore titolare dei permessi per assistenza un trattamento meno favorevole rispetto ad altri lavoratori ed emerge che tale trattamento è riconducibile alla disabilità del familiare assistito, si ricade nella fattispecie della discriminazione diretta.