Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, affetto da patologie professionali croniche, veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Il dipendente impugnava il licenziamento, ritenendolo illegittimo in quanto lo stesso, al fine di evitare il raggiungimento del comporto previsto dal CCNL, aveva richiesto un periodo di aspettativa non retribuita che non gli era però stata concessa.
La Suprema Corte ha dato regione al lavoratore osservando che il contratto collettivo prevedeva l’aspettativa non retribuita proprio per allontanare il rischio di consumare il periodo massimo di conservazione del posto. Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto la reintegra del lavoratore oltre he il risarcimento del danno.