Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente, in situazione di handicap derivante da una grave patologia cronica, veniva licenziato per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL.
Il dipendente agiva in giudizio impugnando il licenziamento.
La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava il licenziamento nullo in quanto discriminatorio, ritenendo la disposizione del CCNL insufficiente a tutelare la condizione di rischio del lavoratore svantaggiato, trattandosi di una disposizione che prevede un comporto unico e indifferenziato anche per i periodi di malattia legati alla disabilità.
La Suprema Corte ha confermato le ragioni del dipendente, precisando che costituisce discriminazione indiretta l’applicazione del comporto ordinario al dipendente disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili converte il criterio del comporto in una prassi discriminatoria nei confronti di un particolare gruppo sociale protetto.