Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente, con mansioni di cassiera di un supermercato, creava una carta fedeltà fittizia intestandola ad una persona inesistente e la utilizzava in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti. La direzione aziendale veniva a conoscenza del fatto e la licenziava per giusta causa. La dipendente impugnava il licenziamento sostenendo che la condotta contestata rientrava in una prassi consentita dai vertici aziendali.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul caso di specie, ha rilevato che la creazione della carta fedeltà avrebbe dovuto essere rivolta all’esclusivo vantaggio della dipendente e a detrimento dell’interesse aziendale. Tali elementi non sussistevano nel caso di specie: infatti era stato accertato che la carta irregolare era stata associata a vendite effettuate anche da diverse altre lavoratrici e che di tale circostanza erano a conoscenza anche le responsabili dei negozi. In particolare, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie contestata rientrava nell’ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali che, in mancanza, vi avrebbero rinunciato.
Il licenziamento è stato dunque ritenuto illegittimo