Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la validità di un accordo sindacale di prossimità, stipulato ai sensi dell’art. 8, L. n. 148/2011, che ha limitato l’importo del risarcimento per licenziamenti illegittimi, mantenendo la reintegrazione del lavoratore. Questo accordo, finalizzato alla tutela della continuità occupazionale, è stato considerato valido nonostante l’opposizione sindacale tradizionale, dimostrando un orientamento verso soluzioni innovative per la gestione delle crisi aziendali.
Nel 2017, l’azienda aveva annunciato esuberi, culminati nel licenziamento collettivo di alcuni dipendenti per soppressione del reparto caseario.
La Cassazione, rovesciando le sentenze di merito, ha ritenuto che gli accordi sindacali di prossimità siano strumenti efficaci nella gestione delle crisi aziendali, seppur con limiti interpretativi e applicativi.
La Corte ha constatato infatti che l’accordo prevedeva un impegno temporaneo a non licenziare per giustificato motivo oggettivo, limitato a dodici mesi. L’accordo sindacale prevedeva un’indennità risarcitoria ridotta in caso di licenziamento illegittimo: tra un minimo di 500 e un massimo di Euro 1.500. La Corte ha riconosciuto la validità di questa clausola.