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Licenziamento nullo

Nullo il licenziamento per matrimonio anche in caso di convivenza precedente

By 22 Maggio 2024Agosto 25th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento di una lavoratrice a causa di matrimonio è nullo, anche se la lavoratrice era già convivente con il partner. La sentenza ribadisce che il licenziamento effettuato entro un anno dalle pubblicazioni di matrimonio è presunto avvenuto per causa di matrimonio, a meno che non si dimostri una delle eccezioni previste dalla legge.
La causa è stata promossa da una lavoratrice che ha contestato il licenziamento comunicatole prima del dedcorso di un anno dalle pubblicazioni del suo matrimonio. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegrazione della lavoratrice, con il pagamento di un’indennità risarcitoria. La società Spa ha ricorso in Cassazione sostenendo che il licenziamento non era nullo poiché la lavoratrice era già convivente.
La Corte ha confermato che la nullità del licenziamento per causa di matrimonio è indipendente dalla buona fede del datore di lavoro. È sufficiente che il licenziamento avvenga – oggettivamente – entro un anno dalle pubblicazioni di matrimonio. La nullità non opera solo in tre casi: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell’attività aziendale o scadenza del contratto di lavoro.
La convivenza precedente al matrimonio non esclude dunque la nullità del licenziamento.

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