Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro chiedendo il pagamento dell’indennità sostitutiva per mancato godimento di ferie e riposi; nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica per la mancata fruizione dei riposi.
La Cassazione ha dato ragione al lavoratore, rilevando che se il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro fornisce la prova del mancato godimento delle ferie sarà onere del datore di lavoro, al fine di evitare il pagamento della indennità sostitutiva, dimostrare di avere messo il dipendente, nel corso del rapporto, nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite informandolo della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.