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Riservatezza e privacy

Legittimo registrare la conversazioni tra colleghi

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la registrazione nascosta di conversazioni tra colleghi può essere legittima se utilizzata per difendersi da rappresaglie temute a seguito di una segnalazione quale whistleblower. La decisione nasce dal ricorso di una dirigente che aveva registrato una conversazione all’insaputa dei suoi colleghi e l’aveva poi pubblicata su un social network.
La vicenda ha avuto origine con una segnalazione della dirigente riguardante presunte condotte illecite da parte di un direttore. La segnalazione, inviata via PEC a vari destinatari, non seguiva le modalità previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione. In seguito, la dirigente ha registrato una conversazione con un professore universitario e l’ha pubblicata su Facebook, travisandone i contenuti.
La Corte ha confermato che la registrazione nascosta non è di per sé illegittima ma per essere giustificata deve essere necessaria per difendere un diritto in giudizio. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la dirigente non avesse dimostrato una necessità difensiva valida per la registrazione e la successiva pubblicazione. Anzi, queste azioni sono state considerate un tentativo di gettare discredito sui colleghi e sull’istituzione.
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ribadisce l’importanza di un uso corretto e proporzionato delle registrazioni nascoste nel contesto lavorativo. La protezione del whistleblower è garantita solo se le procedure appropriate vengono seguite, salvaguardando così sia i diritti dei segnalanti che l’integrità dell’ambiente di lavoro.

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