Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il tempo preparatorio dell’attività lavorativa rientra nell’orario di lavoro se le relative prestazioni si svolgono sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.
Il caso riguardava alcuni lavoratori che svolgevano diverse attività di intervento presso i clienti e che, per eseguire la prestazione, dovevano prelevare l’automezzo aziendale all’inizio di ogni giorno lavorativo, raggiungere le sedi dei diversi clienti ed infine, concluso l’ultimo intervento, riportare l’auto aziendale presso la sede di lavoro.
A seguito di un accordo sindacale aziendale, era stato previsto che l’orario di lavoro iniziasse all’arrivo presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo cliente. L’accordo sindacale prevedeva, cioè, l’esclusione dei tempi di viaggio da e verso la sede aziendale.
La Corte ha ritenuto nullo l’accordo, confermando che il tempo di spostamento da e verso il luogo di lavoro rientra a pieno titolo nell’orario di lavoro.