Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società agiva in giudizio nei confronti di un ex dipendente che, nel passaggio ad una società concorrente, aveva stornato due propri dipendenti tra i più importanti.
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta della società, precisando che per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente: il proposito supposto – quindi – deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa