Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il caso riguarda una lavoratrice che impugnava il licenziamento oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge. La dipendente sosteneva di essersi trovata, durante tale periodo, in uno stato di incapacità naturale e di non aver pertanto potuto impugnare la lettera entro la scadenza del termine.
La vicenda, giunta all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, si è conclusa con l’accoglimento delle ragioni della lavoratrice.
La Suprema Corte ha ritenuto che sia necessario riesaminare la norma sull’impugnazione di licenziamento. In particolare, secondo la Cassazione, in tali casi, il termine di decadenza dovrebbe decorrere dalla cessazione dello stato di incapacità del lavoratore.
La Corte ha pertanto rimesso la questione alla Corte Costituzionale.