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Riservatezza e privacy

Legittimo utilizzare le registrazioni audio non autorizzate se serve a tutelare un diritto

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Alcuni lavoratori, nell’ambito un contenzioso relativo al loro rapporto di lavoro, avevano depositato in giudizio un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta, diversi anni dopo i fatti, da un altro dipendente con alcuni rappresentanti della società datrice di lavoro.
I dirigenti coinvolti a loro insaputa nelle registrazioni avevano proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di ottenere la cancellazione dei file. L’Autorità aveva respinto la richiesta, rilevando che le operazioni di trattamento erano state svolte per finalità di contestazione di addebiti nell’ambito del rapporto di lavoro. I dirigenti proponevano opposizione dinanzi al Tribunale che dichiarava l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità e l’illiceità dei trattamenti dei dati personali posti in essere dai lavoratori.
La Suprema Corte ha invece condiviso la posizione del Garante, rilevando che un dipendente può utilizzare le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto.

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