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Sciopero: legittima la sanzione per mancata comunicazione sindacale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un gruppo di lavoratori si erano astenuti dal lavoro per protesta a sostegno di certe loro rivendicazioni salariali senza che però tale astensione fosse stata preceduta da una comunicazione sindacale. A seguito di tale comportamento, la società datrice decideva di sanzionare disciplinarmente i dipendenti coinvolti.
La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene per lo sciopero non sia necessaria una proclamazione formale né una comunicazione preventiva al datore di lavoro, per qualificare l’astensione come legittimo esercizio del diritto di sciopero è essenziale che essa tuteli un interesse collettivo e che la decisione sia concordata in anticipo. La Corte ha sottolineato che l’assenza di una deliberazione collettiva che permettesse ai lavoratori di aderire liberamente allo sciopero escludeva la possibilità di considerare l’astensione come un legittimo esercizio del diritto in questione. Pertanto, nonostante non vi sia l’obbligo di una formale proclamazione dello sciopero, la partecipazione deve essere collettivamente concordata, indipendentemente da chi promuova l’iniziativa, in presenza di una situazione di conflitto a tutela di un interesse collettivo dei lavoratori.

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