Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per aver partecipato ad un torneo di calcio mentre era assente dal lavoro per malattia.
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, precisando che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare la sanzione del licenziamento in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione; sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.