Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il caso riguarda un lavoratore licenziato per aver dichiarato di aver eseguito un’attività fuori azienda che in realtà non aveva mai effettuato. In particolare il datore di lavoro aveva rilevato, grazie ai registri del Telepass, che il veicolo assegnato al dipendente era rimasto in sosta sul piazzale del posto di manutenzione, mentre nel rapporto di servizio era stato registrato un intervento di rimozione di un ostacolo. Il datore di lavoro aveva pertanto deciso di licenziare il lavoratore.
Il dipendente agiva per vie legali sostenendo che il datore non avrebbe potuto utilizzare i dati del Telepass a fini disciplinari, poiché in tal modo il Telepass sarebbe divenuto uno strumento idoneo ad effettuare un controllo a distanza sull’attività lavorativa e, come tale, avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione, ispettiva o sindacale, prevista dall’art. 4, Statuto dei Lavoratori che, nel caso in esame, era mancante.
La Suprema Corte ha dato ragione alla società, chiarendo che il datore di lavoro conserva il potere di controllo sull’esatto adempimento della prestazione lavorativa, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo, e che è conosciuta dai dipendenti. Il Telepass montato sulla vettura aziendale non è uno strumento di controllo della prestazione lavorativa a distanza bensì un apparecchio con finalità organizzative, peraltro noto al dipendente.
La Corte ha pertanto confermato la validità del licenziamento.