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Retribuzione e benefit

Il superminimo viene meno se cade il contratto integrativo aziendale che lo prevede

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice agiva in giudizio rivendicando il diritto al c.d. «superminimo non assorbibile» previsto dalla contrattazione collettiva aziendale applicata al proprio rapporto d lavoro prima che lo stesso fosse oggetto di un trasferimento d’azienda. A seguito del trasferimento d’azienda, il nuovo datore di lavoro aveva comunicato il recesso da tutti gli accordi sindacali integrativi, con conseguente venir meno del pagamento della suddetta voce retributiva.
La Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro, rilevando che il superminimo previsto dalla contrattazione collettiva aziendale può essere modificato, anche in peius, da successivi contratti collettivi, in quanto la sua fonte regolatrice è esterna al rapporto individuale di lavoro; ciò a meno che tale trattamento non sia stato specificatamente riconosciuto per determinate qualità professionali, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente.
In mancanza di una di tali ragioni, il superminimo in questione restava una voce di fonte collettiva, che può essere modificata anche in peius da successivi contratti collettivi o revocata se il contratto collettivo non è più efficace.

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