Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore era stato licenziato poiché circolava alla guida di un mezzo aziendale con patente di guida sospesa da mesi e con il casco non allacciato. Il dipendente, pur consapevole della situazione, non aveva comunicato al datore di lavoro di aver perduto la patente, né aveva chiesto di essere adibito ad un diverso servizio. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello davano ragione alla società datrice.
La Suprema Corte ha confermato che la condotta del lavoratore, consistente nell’aver continuato a guidare il motoveicolo per diversi mesi senza la patente, costituisce una condotta intenzionale e foriera di possibile pregiudizio per la società. La Corte ha rimarcato la gravità del dolo nell’aver taciuto al datore una circostanza importante; e il fatto che il danno arrecato al datore pur non consistendo in una diminuzione economicamente misurabile era dato dal pregiudizio consistente nel fermo amministrativo per tre mesi del ciclomotore e nella impossibilità di adibire mezzo e lavoratore al servizio previsto.